domenica 7 aprile 2013

La legge di ripercussione e le diverse modalità di funzionamento


Le leggi della fisica sono la conseguenza, nella dimensione materiale dell'esistenza, di altre leggi che appartengono al piano di realtà che precede quello della materia e per questa ragione non sono applicabili, con precisione, alle dimensioni delle quali l'esprimersi materiale è l'ultima conseguenza. Le leggi applicabili a un effetto non sono applicabili alla causa di quell'effetto perché ogni causa è indipendente dai suoi effetti e da questi non può essere modificata. È la ragione per la quale il fuoco non può bruciare il calore dal quale è stato generato né riesce a modificarne la natura. Sempre il superiore comprende l'inferiore e dall'inferiore non può essere compreso. Il più comprende il meno, ma il meno non può comprendere il più perché un contenuto non può comprendere, nella sua interezza, il proprio contenitore. A ogni azione corrisponde una reazione inversa e contraria, cita il terzo principio della dinamica, ed è una legge esatta solo nella sua applicazione alle forze fisiche. Se ci si sposta su un piano che è più elevato di quello fisico, pur restando valida l'analogia che lega tra loro leggi che sono ordinate gerarchicamente, intervengono modificazioni che impediscono l'applicazione di leggi fisiche anche al piano intellettuale, che possiamo dire sia spirituale o, a discendere, quello psichico del pensiero e delle emozioni. L'intenzione di un individuo determina la qualità del suo agire. Intenzione che non appartiene alle forze fisiche, ma a quelle intellettuali e volitive che si esprimono attraverso il pensiero e, di seguito, alle azioni fisiche. Sul piano di realtà nel quale agisce l'intento la legge di ripercussione esiste e opera, ma in modi diversi da quelli fisici proprio perché c'è una responsabilità qualitativa che deve essere giudicata in funzione non dei risultati delle azioni, ma delle intenzioni che hanno indotto all'azione. Così se un individuo ferisce un altro individuo non avendone avuta l'intenzione la sua responsabilità sarà commisurata alle sue intenzioni reali e non al danno procurato. Naturalmente quel danno dovrà essere risarcito, ma per vie diverse da quelle inflitte da una pena identica a quella fatta come sarebbe il caso se fossero state le cieche forze naturali ad agire. Per questa ragione nei tribunali un omicidio colposo non è punito come se fosse volontario. P.S: la legge che ho esposto dei rapporti univoci che intercorrono tra contenente e contenuto hanno innumerevoli applicazioni, non ultima delle quali quella che mostra l'impossibilità che ha la logica, che è effetto della verità, di comprendere la verità nella sua interezza. Essere chiari in questo ordine di cose è difficile, dunque mi si perdoni l'inadeguatezza espositiva che cerco di tamponare, come farebbe un soldato che cercasse di arrestare l'emorragia di sangue che esce dai buchi fatti da una sventagliata di mitraglia, utilizzando un solo cottonfioc...

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